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3-Diritto L' ordinamento italiano in materia di tassi e di usura regola la materia con Codice Civile, Codice Penale, Legge 108/96, con sentenze emesse da diversi livelli giudiziari: Civile, Penale, Amministrativo. Io per sinteticità riassumiamo le principali norme:
Legge 108/96 art. 644 c.p.: - (Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. La Legge 108/96 all’art. 2 prevede: “1. Il Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli imprenditori finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ...”. La Banca d'Italia, ha emanato le proprie istruzioni sulla rilevazione dei tassi medi praticati dagli istituti di credito, tali istruzioni per difformità alla legge sono state modificate diverse volte dalla prima pubblicazione. L'art. 2 del T.U. della legge bancaria precisa: “1. il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo e da altre leggi. ... omissis … Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia”. L'art. 116 comma 3 del T.U. precisa inoltre: “...il CICR:(...) c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti”. L'art. 122 del T.U. al comma 2 cita: “il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo”. Direttiva 87/102/Cee precisa: “d) per « costo totale del credito al consumatore», tutti i costi del credito compresi gli interessi e gli altri oneri direttamente connessi con il contratto di credito, determinati conformemente alle disposizioni o alle prassi esistenti o da stabilire negli Stati membri; e) per « tasso annuo effettivo globale», il costo globale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato secondo i metodi esistenti negli Stati membri”. Legge 154/92 "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari": per rendere chiari e comprensibili i meccanismi di applicazione delle condizioni contrattuali, dei costi e dei tassi di interesse effettivamente praticati dalle banche e più in generale dagli operatori finanziari. “a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta …”. |
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