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6-Considerazioni Come attentamente analizzato scientificamente in base ai TEOREMI 1 e 2 si può affermare che la formula della Banca di Italia non misura il costo effettivo del denaro, non misura un rilevamento statistico, inoltre, la Banca di Italia non può chiamare la sua formula 'TEG', dato che non è commisurata al periodo a cui si riferisce. Il TEG ha un significato ben preciso, misurare il Tasso effettivo Globale o il costo effettivo del denaro. Pertanto tutti coloro che in perizie CTU o il potere giudicante fatto cadere in errore dalle istruzioni della Banca di Italia utilizzano tale formula scientificamente assurda e paradossale, potrebbero, commettere abnormi errori negli atti. Inoltre a mio avviso tutte le rilevazioni fatte in questi anni sono falsate e non veritiere del costo effettivo del denaro ben più elevato di quello dichiarato e di tantissimi punti percentuali, che va al di fuori di qualsiasi logica di calcolo e di sana economia del paese Italia. A tal riguardo cito la stessa Banca di Italia, per sintesi indico solo quelle dell' anno 2009: nella circolare comunicato stampa del 2 maggio 2009 cita per le istruzioni: l' inclusione nel calcolo del tasso di tutti gli oneri connessi con l'erogazione del credito, per uniformare, ove possibile, la base di calcolo del TEG a quella del TAEG previsto dalla Direttiva sul credito al consumo. Ebbene, comunque sono lontani dalla uniformità al TAEG che viene determinata con la formula dell'interesse semplice formula A, infatti, hanno scritto "ove possibile". Sempre la stessa Banca di Italia si contraddice in un altro documento, a tal riguardo cito anche il resoconto della consultazione della disciplina in materia di usura anno 2009 fonte Banca di Italia, pagina 7 prima considerazione: l' accoglimento di proposte relative a nuove modalità di calcolo del TEG avrebbe comportato ulteriori elementi di discontinuità con la serie storica dei tassi. Si è ritenuto pertanto di confermare nelle nuove istruzioni la struttura della formula già consolidata che presenta il vantaggio di non generare tassi soglia molto elevati. Questa citazione, sembra, veramente blasfema della realtà dei fatti che ho esposto nelle tavole di attualizzazione e comparazione. A mio avviso la Banca di Italia è ben consapevole che le rilevazioni non sono coincidenti con il TAEG ed anche di molti punti, infatti, se confrontati generano clamorosi risultati. Con questo suo modo di fare, la Banca di Italia, sembra, voglia tutelare gli interessi degli intermediari, violando a mio avviso, norme imperative, che come dimostrato, la formula B della Banca di Italia non genera: certezza di calcolo statistico; di calcolo di costo effettivo del denaro. Inoltre, deforma le norme del diritto perchè nei risultati non genera certezze matematiche. Invece, la formula dell'interesse semplice, come dimostrato, genera tutte le certezze di diritto al millesimo di punto generando essa stessa una perfetta media ponderata. Pertanto, mi ripeto, posso affermare senza ombra di dubbio che la formula della Banca di ITALIA non misura il costo effettivo del denaro, non misura nessuna statistica media, misura solo una media matematica parziale + una percentuale aggiuntiva che deforma la realtà matematica al variare dell' accordato (Teorema 1 e 2). Tale formula, a mio avviso, non può essere usata in contesti di norme giuridiche. Cito a tale riguardo alcune sentenze in materia di CT e formule: Cons. St., sez. IV, 25.7.2001, n. 4082 “L’esercizio della discrezionalità tecnica, quando si sostanzia in un profilo di ricostruzione del fatto alla stregua di regole scientifiche certe o altamente probabili si traduce, in realtà, nel compimento di un vero e proprio accertamento tecnico; se gli apprezzamenti dell’amministrazione, viceversa, non sono assistiti dalla nota della certezza tipica delle scienze causalistiche, l’amministrazione prima, ed il giudice poi, sono chiamati a rendere concreto il contenuto di concetti giuridici indeterminati; anche in questo caso, però, ferma restando per il giudice amministrativo l’impossibilità di attingere direttamente l’opportunità della scelta effettuata per la miglior cura dell’interesse pubblico, l’esercizio della discrezionalità tecnica quando si sostanzia in un rilevante profilo di ricostruzione del fatto può essere conosciuto dal giudice amministrativo nell’esercizio dei poteri istruttori disegnati dalla legge secondo il tipo di posizione soggettiva coinvolta nel processo.” TAR Sicilia, Catania, 23.4.1996 n. 656, in Giust. amm. sic., 1996, 254 “In materia di discrezionalità tecnica … le più aggiornate e sofisticate acquisizioni scientifiche vanno restringendo sul terreno conoscitivo l’ambito degli esiti incerti ed opinabili per allargare corrispondentemente quello dei risultati certi e verificabili; con l’innalzamento del livello di verificabilità degli atti conoscitivi, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, corrispondentemente si espande anche il potere di cognizione del giudice della legittimità, per tutto quanto più non incida la sfera di discrezionalità delle valutazioni della p.a.” Cons. giust. amm. sic., 26.4.1996 n. 110, in Giust. amm. sic., 1996, 55. “l’apporto partecipativo del destinatario dell’atto finale, in quanto le determinazioni costituiscono la risultante dell’applicazione di tecniche a conoscenza di tutti gli operatori del settore o della qualificazione di fatti dei quali l’amministrazione può avere una conoscenza solo parziale o erronea … può essere particolarmente utile” Sentenza della sez. IV del Consiglio di Stato del 9.4.1999, n. 601 “La c.d. ‘discrezionalità tecnica’ … è altra cosa dal merito amministrativo. Essa ricorre quando l’amministrazione, per provvedere su di un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta”, ritiene che sia “ragionevole l’esistenza di una ‘riserva di amministrazione in ordine al merito amministrativo, elemento specializzante della funzione amministrativa; non anche in ordine all’apprezzamento dei presupposti di fatto del provvedimento, elemento attinente ai requisiti di legittimità e di cui è ragionevole, invece, la sindacabilità giurisdizionale.”. Quindi: “Quando la tecnica è inserita nella struttura della norma giuridica, l’applicazione di un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti comportano un vizio di legittimità dell’atto …”
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